IL CODICE DEONTOLOGICO
FORENSE (Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17
aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre
2002, il 27 gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007)
PREAMBOLO
Lavvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la
conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo allattuazione dellordinamento
per i fini della giustizia.
Nellesercizio della sua funzione, lavvocato vigila sulla conformità delle
leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti umani e dellOrdinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà
e sicurezza e linviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e
del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e
oggettive, che hanno concorso a determinare linfrazione.
ART. 3. - Volontarietà dellazione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dellincolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nellambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività allestero e attività in Italia dello straniero.
Nellesercizio di attività professionali allestero, che siano consentite
dalle disposizioni in vigore, lavvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche del paese in cui viene svolta lattività.
Del pari lavvocato straniero, nellesercizio dellattività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.
Lavvocato deve ispirare la propria condotta allosservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare lavvocato cui sia imputabile
un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
II - Lavvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti lattività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano limmagine della classe forense.
III - Lavvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.
Lavvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - Lavvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala
fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la
sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza.
Lavvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dellavvocato mantenere il
segreto sullattività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite
dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I - Lavvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex?clienti, sia per lattività giudiziale che per lattività
stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga allavvocato
per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III - Lavvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche
ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dellattività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dellassistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per
il fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
[II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli
con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.] (1)
(1) Canone abrogato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 11. - Dovere di difesa.
Lavvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - Lavvocato che venga nominato difensore dufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare allassistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore dufficio
deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta allassistito di un compenso per la prestazione
di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza.
Lavvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza.
I - Lavvocato deve comunicare allassistito le circostanze impeditive alla
prestazione dellattività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, lopportunità della integrazione della difesa
con altro collega.
II - Laccettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quellincarico.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali
svolga l'attività.
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli
obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. - Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in
errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di
persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli
organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le
norme vigenti.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine. (1)
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non
può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato
non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il
decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di
avvocati. (1)
[II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di
svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.] (3)
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi
eredi.
(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio
2007. La precedente versione così recitava: "Il contenuto e la forma
dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento
della collettività".
(2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente
versione così recitava: "I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione
e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di
convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di
società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del
luogo di svolgimento dell'evento".
(3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 17 bis. - Mezzi di informazione consentiti. (1)
Lavvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale
deve indicare:
) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora lesercizio della professione sia svolto in
forma associata o societaria;
) il Consiglio dellOrdine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti
lo studio;
) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con lindicazione
di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
) il titolo professionale che consente allavvocato straniero lesercizio
in Italia, o che consenta allavvocato italiano lesercizio allestero,
della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
) i titoli accademici;
) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
) labilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
) i settori di esercizio dellattività professionale e, nellambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
) le lingue conosciute;
) il logo dello studio;
) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
) leventuale certificazione di qualità dello studio; lavvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dellOrdine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
lindicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
) i settori di esercizio dellattività professionale e, nellambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
) le lingue conosciute;
) il logo dello studio;
) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
) leventuale certificazione di qualità dello studio; lavvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dellOrdine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
lindicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
Lavvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dellOrdine di appartenenza
della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati
previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante lindicazione
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio
2007.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano
coperte dal segreto di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di
diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o
interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del
cliente.
III - E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni condotta diretta allacquisizione di rapporti di clientela a mezzo
di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. (1)
I - Lavvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare lofferta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III E vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona,
le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (2)
IV E altresì vietato allavvocato offrire, senza esserne
richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per
un specifico affare. (2)
(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio
2007. La precedente versione così recitava: "È vietata lofferta di
prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta allacquisizione
di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi
illeciti.".
(2) Canone aggiunto dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti.
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del
relativo titolo.
I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito
ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di
eventuale sospensione dall'esercizio.
III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente
universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la
materia di insegnamento e la facoltà.
IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per
esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di
"abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 - Rapporto di colleganza.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine
alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti
attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per
iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti
i presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata
nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il
mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla
parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per
l'attività professionale eventualmente già svolta.
IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre
parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio
ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo
giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata
sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere
l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV - L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di
appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.
Lavvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione allapporto ricevuto.
ART. 26 - Rapporti con i praticanti.
Lavvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a
favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire unadeguata
formazione.
I - Lavvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato allapporto
professionale ricevuto.
II - Lavvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di
favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente lavvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.
Lavvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare
messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza
al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dellavvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
questultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle
prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
ART. 29. - Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un
diritto.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività
professionale di un collega.
ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni
di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte
assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il
proprio credito, per ottenere l'adempimento.
ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
Lavvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Questultimo,
del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sullattività
svolta e da svolgere.
I - Lelezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - È fatto divieto allavvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato lincarico.
III - Lavvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo
più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile
il collega che gli ha affidato lincarico.
ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
Lavvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che limpugnazione sia giustificata da fatti particolari non
conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione del collega nellattività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dellincarico
o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per lattività difensiva, perché siano soddisfatte
le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I - Lavvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per lassistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi
per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri unautonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti
e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto lavvocato
o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. - Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - Lincarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la
difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare linteresse della
parte assistita ovvero anche un proprio interesse, lincarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II - Lavvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con
lassistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque
modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)
(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
La precedente versione così recitava: "II - Lavvocato deve astenersi, dopo il
conferimento del mandato, dallo stabilire con lassistito rapporti di natura
economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale".
ART. 36. - Autonomia del rapporto.
Lavvocato ha lobbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nellosservanza della legge e dei
principi deontologici.
I - Lavvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - Lavvocato, prima di accettare lincarico, deve accertare lidentità
del cliente e delleventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al
segreto, lavvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano
riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - Lavvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi
conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una
operazione illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un
altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si
rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o
associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore dufficio deve assolvere lincarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione allautorità procedente ovvero incaricare della
difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile delladempimento dellincarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze.
Lavvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata
dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione
e delle norme in vigore.
I - Lavvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. Lavvocato che aderisca allastensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così
come lavvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per particolari proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione.
L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività
da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è
tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni
di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.
ART. 41. - Gestione di denaro altrui.
Lavvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro
ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha lobbligo di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario
le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario lavvocato è obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti.
Lavvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per lespletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I - Lavvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e
non oltre lavvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la
corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di
acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.
1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle
somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per
le prestazioni svolte.
II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta.
III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in
caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle
somme riscosse per conto di questa.
[V - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni
continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno.] (1)
(1) Canone abrogato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.
ART. 44. - Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può
anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi
sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso. (1)
E consentito allavvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dellarticolo 1261 c.c. e
sempre che i compensi siano proporzionati allattività svolta.
(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio
2007. La precedente versione così recitava: "Art. 45. - Divieto di patto di quota
lite.
È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al
valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito."
ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
Lavvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato.
Lavvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato lavvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per
non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge lavvocato non è responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, lavvocato deve comunicare la rinuncia al mandato
con lettera raccomandata alla parte assistita allindirizzo anagrafico e allultimo
domicilio conosciuto. Con ladempimento di tale formalità, fermi restando gli
obblighi di legge, lavvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente
dal fatto che lassistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio,
prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da
un legale di fiducia.
II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del
proprio assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
Lavvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la
situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di
tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con laccordo del proprio
assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito allavvocato chiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del
nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto
divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale
già esaurito.
I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari
deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni.
Lavvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto
dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal
codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore dufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o lopportunità
di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della
difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sulloggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per lespletamento dellincarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto
e lobbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento,
salva la rivelazione per giusta causa nellinteresse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì lobbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o
utile per lesercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi
o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della
propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dellassistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico
ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello
stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al
giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere
il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della
natura dellatto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, latto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona
offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della
stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta lesistenza. Se non risulta assistita,
nellinvito è indicata lopportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga allatto. Nel caso di persona minore, linvito è comunicato anche a
chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire allatto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi
e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e
deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso
informazioni né al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali
si convengono alle reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, lavvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II - Lavvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III - Lavvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni
caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nellesercizio del suo
ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
Lavvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato.
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il
proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga
con imparzialità e indipendenza.
I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.
II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere
il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
III - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative
all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale,
commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve
specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare
l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento
in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da
influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione
del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le
parti.
ART. 56. - Rapporti con i terzi.
Lavvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti
del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nellesercizio della professione.
I - Anche al di fuori dellesercizio della professione lavvocato ha il dovere
di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia
che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità della professione.
ART. 57. - Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni
ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme
di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di
svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola
affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle
operazioni di voto.
ART. 58. - La testimonianza dellavvocato.
Per quanto possibile, lavvocato deve astenersi dal deporre come testimone su
circostanze apprese nellesercizio della propria attività professionale e inerenti
al mandato ricevuto.
I - Lavvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla
verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora lavvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere alladempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi.
Lavvocato è tenuto a provvedere regolarmente alladempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - Linadempimento ad obbligazioni estranee allesercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dellavvocato di rispettare i
propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano lambito di applicazione dei principi
generali espressi.
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